La vicenda in esame è quella riguardante il tragico omicidio di Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Sono circolate diverse voci nelle scorse settimane in merito ai possibili reati imputabili a Turetta e alle pene eventuali che dovrebbe scontare, ma la domanda che molti si stanno ponendo è però: “È possibile che non riceva una pena superiore ai 15 anni? Può davvero evitare un reato che preveda l’ergastolo come pena massima?”.

Fondamentale per stabilire e quantificare la pena che potrà ricevere Turetta è capire se il reato che gli sarà imputato prevederà o meno l’ergastolo. La strategia difensiva si è, infatti, incentrata sul sostenere la tesi dell’omicidio preterintenzionale proprio per evitare l’ergastolo.

All'uscita del feretro di Giulia dalla Basilica di Santa Giustina la folla in piazza "fa rumore" agitando le chiavi

Cos’è l’omicidio preterintenzionale e perché sarebbe così importante per Turetta?

L’omicidio preterintenzionale è disciplinato dall’articolo 584 c.p. e consiste nel provocare la morte di una persona non avendone l’intenzione. Si configura nei casi in cui si voglia percuotere la vittima o colpirla per provocarle delle lesioni e ferirla senza l’intenzione di uccidere, ma cagionandone poi invece la morte. La pena prevista sarebbe dai 10 ai 18 anni e, non essendo previsto l’ergastolo, permetterebbe di accedere anche al rito abbreviato, ottenendo un ulteriore sconto di un terzo della pena.

È importante sottolineare che, considerando le circostanze dell'omicidio, sembra improbabile limitare l'accusa a Turetta al solo reato di omicidio preterintenzionale. Le modalità esecutive del delitto, insieme all’arma utilizzata (il coltello non si sposerebbe particolarmente bene con la “non intenzione” di uccidere) e al modo in cui il ragazzo si è sbarazzato del corpo, appaiono inconciliabili con l'assenza di intento prevista nell'omicidio preterintenzionale.

Cosa succederebbe invece se venisse confermata l’aggravante della premeditazione?

La premeditazione consiste nel pianificare il proprio delitto, non agire, dunque, solamente sull’impulso momentaneo, ma ragionare sul compimento e sulla messa in opera del fatto; secondo la dottrina giuridica, sorgerebbe nel caso in cui passi un “apprezzabile lasso di tempo tra il concepimento del delitto e la sua attuazione, nonché nella predisposizione dei mezzi per porlo in essere”.

Qualora dovesse essere confermata l’aggravante della premeditazione, per la quale è previsto l’ergastolo come massimo della pena, Turetta non potrebbe più accedere al rito abbreviato. È infatti escluso che possano accedere allo sconto della pena previsto per il rito abbreviato coloro a cui vengono contestati dei reati che integrano l’ergastolo come pena.

Un ulteriore tentativo che viene portato avanti dalla difesa è quello della perizia psichiatrica per ottenere una seminfermità (l’incapacità totale è decisamente da escludere), ma anche in questo caso, non avendo Filippo Turetta precedenti di conclamate patologie se non alcuni episodi depressivi sembra complesso che il tribunale possa accordare una riduzione per la pena legata all’infermità.

In conclusione, il destino legale di Filippo Turetta è intricato e dipende essenzialmente dalla qualificazione del reato. Le circostanze del delitto suggeriscono una possibile premeditazione, rendendo l'ergastolo una minaccia concreta. La strategia difensiva mira a evitare questa severa condanna, ma l'analisi dettagliata delle modalità del crimine mette in discussione la plausibilità dell'omicidio preterintenzionale e anche la strada della seminfermità sembra essere difficile da percorrere.

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La vicenda in esame è quella riguardante il tragico omicidio di Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Sono circolate diverse voci nelle scorse settimane in merito ai possibili reati imputabili a Turetta e alle pene eventuali che dovrebbe scontare, ma la domanda che molti si stanno ponendo è però: “È possibile che non riceva una pena superiore ai 15 anni? Può davvero evitare un reato che preveda l’ergastolo come pena massima?”.

Fondamentale per stabilire e quantificare la pena che potrà ricevere Turetta è capire se il reato che gli sarà imputato prevederà o meno l’ergastolo. La strategia difensiva si è, infatti, incentrata sul sostenere la tesi dell’omicidio preterintenzionale proprio per evitare l’ergastolo.

L’omicidio preterintenzionale è disciplinato dall’articolo 584 c.p. e consiste nel provocare la morte di una persona non avendone l’intenzione. Si configura nei casi in cui si voglia percuotere la vittima o colpirla per provocarle delle lesioni e ferirla senza l’intenzione di uccidere, ma cagionandone poi invece la morte. La pena prevista sarebbe dai 10 ai 18 anni e, non essendo previsto l’ergastolo, permetterebbe di accedere anche al rito abbreviato, ottenendo un ulteriore sconto di un terzo della pena.

È importante sottolineare che, considerando le circostanze dell'omicidio, sembra improbabile limitare l'accusa a Turetta al solo reato di omicidio preterintenzionale. Le modalità esecutive del delitto, insieme all’arma utilizzata (il coltello non si sposerebbe particolarmente bene con la “non intenzione” di uccidere) e al modo in cui il ragazzo si è sbarazzato del corpo, appaiono inconciliabili con l'assenza di intento prevista nell'omicidio preterintenzionale.

Cosa succederebbe invece se venisse confermata l’aggravante della premeditazione?

La premeditazione consiste nel pianificare il proprio delitto, non agire, dunque, solamente sull’impulso momentaneo, ma ragionare sul compimento e sulla messa in opera del fatto; secondo la dottrina giuridica, sorgerebbe nel caso in cui passi un “apprezzabile lasso di tempo tra il concepimento del delitto e la sua attuazione, nonché nella predisposizione dei mezzi per porlo in essere”.

Qualora dovesse essere confermata l’aggravante della premeditazione, per la quale è previsto l’ergastolo come massimo della pena, Turetta non potrebbe più accedere al rito abbreviato. È infatti escluso che possano accedere allo sconto della pena previsto per il rito abbreviato coloro a cui vengono contestati dei reati che integrano l’ergastolo come pena.

Un ulteriore tentativo che viene portato avanti dalla difesa è quello della perizia psichiatrica per ottenere una seminfermità (l’incapacità totale è decisamente da escludere), ma anche in questo caso, non avendo Filippo Turetta precedenti di conclamate patologie se non alcuni episodi depressivi sembra complesso che il tribunale possa accordare una riduzione per la pena legata all’infermità.

In conclusione, il destino legale di Filippo Turetta è intricato e dipende essenzialmente dalla qualificazione del reato. Le circostanze del delitto suggeriscono una possibile premeditazione, rendendo l'ergastolo una minaccia concreta. La strategia difensiva mira a evitare questa severa condanna, ma l'analisi dettagliata delle modalità del crimine mette in discussione la plausibilità dell'omicidio preterintenzionale e anche la strada della seminfermità sembra essere difficile da percorrere.

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La pena di Filippo Turetta

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06.12.2023

La vicenda in esame è quella riguardante il tragico omicidio di Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Sono circolate diverse voci nelle scorse settimane in merito ai possibili reati imputabili a Turetta e alle pene eventuali che dovrebbe scontare, ma la domanda che molti si stanno ponendo è però: “È possibile che non riceva una pena superiore ai 15 anni? Può davvero evitare un reato che preveda l’ergastolo come pena massima?”.

Fondamentale per stabilire e quantificare la pena che potrà ricevere Turetta è capire se il reato che gli sarà imputato prevederà o meno l’ergastolo. La strategia difensiva si è, infatti, incentrata sul sostenere la tesi dell’omicidio preterintenzionale proprio per evitare l’ergastolo.

All'uscita del feretro di Giulia dalla Basilica di Santa Giustina la folla in piazza "fa rumore" agitando le chiavi

Cos’è l’omicidio preterintenzionale e perché sarebbe così importante per Turetta?

L’omicidio preterintenzionale è disciplinato dall’articolo 584 c.p. e consiste nel provocare la morte di una persona non avendone l’intenzione. Si configura nei casi in cui si voglia percuotere la vittima o colpirla per provocarle delle lesioni e ferirla senza l’intenzione di uccidere, ma cagionandone poi invece la morte. La pena prevista sarebbe dai 10 ai 18 anni e, non essendo previsto l’ergastolo, permetterebbe di accedere anche al rito abbreviato, ottenendo un ulteriore sconto di un terzo della pena.

È importante sottolineare che, considerando le circostanze dell'omicidio, sembra improbabile limitare l'accusa a Turetta al solo reato di omicidio preterintenzionale. Le modalità esecutive del delitto, insieme all’arma utilizzata (il coltello non si sposerebbe particolarmente bene con la “non intenzione” di uccidere) e al modo in cui il ragazzo si è sbarazzato........

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