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Separazione delle carriere, la lectio del presidente emerito della Consulta: sbagliato alludere ai partiti come male assoluto

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A marzo saremo chiamati a completare una riforma liberale divenuta inevitabile dopo la cosiddetta riforma Vassalli-Pisapia che aveva smantellato il vecchio codice di impronta autoritaria e introdotto il sistema accusatorio: il primo e unico codice dell’Italia repubblicana. Inevitabile conseguenza – il passo successivo – di quella riforma avrebbe dovuto essere la separazione delle funzioni e delle carriere.

La appartenenza di tutti i magistrati alla medesima carriera era stata voluta (o confermata) dal regime fascista proprio perché più congeniale a un processo di tipo “inquisitorio”. Era il tipo di processo in cui il Giudice poteva svolgere le medesime funzioni, sia inquirenti sia giudicanti (il Pretore o il Giudice nel rito sommario); oppure in cui il pubblico ministero agiva come “coagente” sotto la direzione del Giudice istruttore nella raccolta delle prove (istruttoria formale). Essendo le due funzioni non sempre distinguibili non aveva senso separarne le carriere, anzi dovevano rappresentare, secondo il legislatore fascista, “espressione di un’anima sola”.

In proposito i meno giovani ricorderanno negli anni del dopo guerra il Giudice istruttore Raffaele Sepe divenuto una star nel caso Montesi (e non c’erano allora né i social né i canali privati). Assistito da un pubblico ministero fu impegnato per mesi a raccogliere, senza contraddittorio, prove contro Piero Piccioni, figlio dell’allora Vicepresidente del consiglio. Memorabile il conflitto politico con la Dc, la liberazione dagli arresti e il nulla di fatto a carico dell’imputato, tornato a scrivere memorabili colonne sonore. Si potrebbe dire di più ma mi limito a ricordare (con inevitabile approssimazione) che il diritto romano prevedeva un processo assimilabile al processo accusatorio e che nei secoli successivi furono le esigenze di punizione degli eretici che spinsero ad affidare ai Giudici (dell’Inquisizione anche la raccolta delle prove compresa la prova della innocenza richiesta allo stesso imputato presunto colpevole).

Passeranno secoli perché negli altri Paesi europei si potesse accettare quell’impianto accusatorio che gli inglesi erano riusciti ad ottenere nel 1215 con l’articolo 39 della Magna Charta: “Nessun uomo libero sarà arrestato o imprigionato, o esiliato, o in qualsiasi modo privato dei suoi beni, né noi lo condanneremo o manderemo a condannarlo, se non per legittimo giudizio dei suoi pari o secondo la legge del paese”. Dopo anni di discussione in dottrina e in Parlamento finalmente nel 1989 giunse il Codice Vassalli (il Ministro Guardasigilli medaglia d’oro della Resistenza, sulla base dei lavori della Commissione Pisapia e con l’apporto di Marcello Gallo e di altri giovani penalisti progressisti, fra i tanti , Giangiulio Ambrosini, Luciano Violante , Franco Bricola ed altri). Il passo successivo avrebbe dovuto essere la separazione delle carriere fra il Giudice e il Pubblico Ministero. Ma intervennero più fattori che rallentarono la riforma, non ultimi l’emergenza terroristica e l’esplosione del “giustizialismo” di “mani pulite”.

In quegli anni, temendo la cosiddetta dispersione delle prove, la stessa Corte costituzionale si era mossa in direzione opposta con la sentenza 361 del 1998 (cosiddetta Sentenza Neppi Modona). Come risposta a quella Sentenza, nel 1999 fu approvato dal Parlamento, a larghissima maggioranza, il nuovo articolo 111 della Costituzione che introduce il “giusto processo”: il processo è tale quando accusa e difesa sono sullo stesso piano “nel contraddittorio fra le parti,” davanti ad un Giudice “terzo ed imparziale”; “in condizioni di parità”, financo nello spazio fisico dell’Aula ; il PM accanto ai difensori delle parti e non più accostati al banco del Giudice (i Giudici “du siege” e i PM “du parquet” direbbero in Francia). E’ la riforma cosiddetta Pera-Salvi che raccoglieva parte delle conclusioni della commissione D’Alema cui avevano contribuito fra gli altri, assieme a Marcello Pera e a Cesare Salvi, Giovanni Pellegrino, l’attivissimo relatore Marco Boato ed altri ancora. 

Il processo riformatore era stato purtroppo ulteriormente ritardato dalle note vicende della storia repubblicana: prima Craxi e poi Berlusconi prendendo in mano questa bandiera, certamente più favorevole alle loro posizioni processuali e comunque utile (a loro avviso) per contrastare i Giudici inquirenti, favoriranno ulteriori passi indietro delle altre forze politiche, in particolare delle attuali opposizioni. Non mancarono comunque importanti aperture; dapprima nel 1994 nel documento che segnò la nascita del Partito Popolare Italiano; poi nel PD, in sede congressuale , nel 2019 nella cosiddetta mozione Martina si legge, in modo incisivo, “Il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale”. Una riforma liberale e patrimonio del centrosinistra, ma nell’ultimo segmento assunta paradossalmente per lo più da partiti “legge ed ordine” e rifiutata dal centro sinistra.

Non leggo in questa vostra........

© Il Dubbio