Lite sulle sanzioni alle toghe che non si astengono
Far rientrare negli illeciti disciplinari relativi all’esercizio delle funzioni di magistrato la «consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi in cui è espressamente previsto dalla legge l’obbligo di astenersi o quando sussistono gravi ragioni di convenienza». Lo si legge in una bozza del decreto legge all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri, in programma lunedì. La modifica va a toccare l’articolo 2 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la parte della riforma Castelli relativa appunto al disciplinare delle toghe.
Secondo la relazione che accompagna il testo, l’introduzione del nuovo presupposto delle «gravi ragioni di convenienza» ha origine dalla «straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati in ragione dell’intervenuta abrogazione del reato di abuso d’ufficio, allo scopo di parificare espressamente, a fini di rilevanza disciplinare, i casi di obbligo di astensione tipizzati dalla legge a quelli in cui l’astensione è soggettivamente rimessa alla sussistenza delle gravi ragioni di convenienza».
Adesso, con le «ragioni di convenienza» le maglie per ipotizzare un illecito disciplinare si allargheranno di molto. E a sindacare le “gravi ragioni” sarà ovviamente anche il ministro della Giustizia, a cui spetta, insieme col pg di Cassazione, l’azione........
© Il Dubbio
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