Prescrizione, la faglia dove si scontrano potere giudiziario e potere legislativo
Potere legislativo, esecutivo e giudiziario: questa la classica separazione dei poteri, di montesquiana memoria, caposaldo e baluardo di ogni democrazia moderna e stato di diritto. Ciascuno di questi poteri può, e anzi deve, comunicare nei confronti dell’altro, nei modi, casi e nelle forme previste dall’ordinamento, ma non può influenzare direttamente o indirettamente - e travalicare i limiti che la Costituzione e i supremi principi costituzionali attribuiscono a ciascuno dei tre, pena la cd. confusione dei poteri.
Non è un caso che lo stesso ordinamento conosca la possibilità di rivolgersi - con ricorso diretto alla Corte Costituzionale per risolvere, per l’appunto, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Storicamente delicato, e sempre vivo, il dibattito intorno al rapporto tra potere giudiziario e potere legislativo (inteso nel suo senso primario di potere creatore della legge): benché traguardo fondamentale dell’Illuminismo la concezione dei giudici come “bouche de la loi” è evidente come - nei secoli - il potere giudiziario si sia affrancato da questo ruolo meramente esecutivo/........
© Il Dubbio
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