Così la “svolta cartolare” ha spento il processo penale di secondo grado
La struttura processuale delineata nel codice del 1988 presentava solo due distinti modelli operativi in tema di partecipazione alle udienze, anche per i procedimenti in Corte d’Appello: l’udienza pubblica o l’udienza in Camera di consiglio, regolamentata dal codice di rito all’articolo 127 c. p. p., secondo l’originaria formulazione dell’articolo 599 comma 1 c. p. p., schema quest’ultimo che la Relazione al progetto preliminare qualificava come «importante innovazione della legge delega (direttiva 93» n. 81 del 1987, in grado di garantire «la speditezza del rito e di consentire un risparmio di energie in fase di giudizio».
Sistema profondamente in crisi del quale, però, non era facile prevedere un superamento in tempi brevi, sino allo sconvolgimento provocato dal covid. Sino a quando cioè tutto ha subìto trasformazioni tanto repentine quanto radicali per la cogente necessità di “raffreddare la curva dei contagi”: il processo penale – compresi i suoi mezzi d’impugnazione – non poteva restare a guardare. Raccogliendo i frutti di quegli interventi emergenziali, la rinomata riforma Cartabia ha promosso –........
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