Cessione del quinto delle pensioni. Lavoratori del sistema privato, il TFR
Le istruzioni ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE Con la circolare Inps del 29 settembre scorso, n. 104, l’Istituto di previdenza, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito nuove indicazioni operative per l’accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (isopensione) e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. Le istruzioni riguardano i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. La circolare chiarisce le modalità di verifica dei requisiti necessari per l’accesso alle prestazioni di esodo finalizzate al conseguimento della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata finanziate dai datori di lavoro. Tra gli aspetti principali, viene precisato che l’accertamento del requisito dell’“importo soglia” deve essere effettuato prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale vigente al momento dell’accesso all’esodo. In particolare, l’importo della prestazione di esodo deve risultare almeno pari all’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contribuzione) o alle soglie prefigurate per la pensione anticipata (64 anni di età e 20 anni di contribuzione). Per ogni dettaglio l’Ente previdenziale rimanda alla consultazione della circolare.
Lavoratori del sistema privato DESTINAZIONE DEL TFR Con il messaggio Inps del 29 settembre scorso, n. 3021, si comunica che le procedure dell’Istituto sono state adeguate al nuovo modulo “Tfr3”, introdotto dal decreto interministeriale del 4 settembre 2026. Il modulo serve ai lavoratori di prima assunzione dopo il 30 giugno 2026 per esercitare le scelte sulla destinazione del Tfr. Cosa cambia con la legge di bilancio 2026 L’articolo 1, commi 204 e 205, legge 199/2025 ha modificato l’articolo 8, d.lgs. 252/2005. Dal 1° luglio 2026 è prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione. Entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e scegliere un’alternativa. Il modulo “Tfr3”, allegato al decreto interministeriale, si affianca ai modelli “Tfr1” e “Tfr2” del 2007. Consente al lavoratore di: rinunciare all’adesione automatica alla previdenza complementare; indicare una diversa forma pensionistica complementare a cui conferire il Tfr maturando; mantenere il Tfr secondo il regime dell’articolo 2120 del Codice civile. Il modulo serve anche ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori........
