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Livorno, cade dalle scale di un palazzo in via Mentana: risarcimento di ottomila euro

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12.04.2026

Livorno, cade dalle scale di un palazzo in via Mentana: risarcimento di ottomila euro

Il proprietario dell'immobile deve ripagarla. E l'indennizzo sarebbe stato doppio, dato che è stato riconosciuto un concorso di colpa al 50%

LIVORNO. Scale al buio, corrimano non continuo, una caduta rovinosa e le fratture al piede. A distanza di oltre cinque anni dall’incidente il tribunale civile labronico ha condannato il proprietario di un immobile di via Mentana, alle porte del centro, a risarcire una donna rimasta ferita nello stesso palazzo nel luglio 2020, anche se l’importo è stato ridotto del 50% per concorso di colpa da parte della stessa vittima: 8.043,88 euro in totale.

La sentenza, pronunciata dal giudice Franco Pastorelli, chiude la causa avviata nel 2022. La vicenda, però, risale al 19 luglio 2020. Intorno alle 22,30 la donna, che si trovava a cena dal fratello al terzo piano di un palazzo della strada alle porte del centro, stava scendendo le scale per uscire. Secondo quanto ricostruito in giudizio, il tratto tra il secondo e il primo piano era completamente privo di illuminazione. E lei qui è caduta, riportando «fratture angolate al secondo, terzo, quarto e quinto metatarso del piede», si evince dagli atti, sulla base dei referti ospedalieri. Il giorno successivo si è recata al pronto soccorso, dove le è stato applicato uno stivaletto gessato. La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato un danno biologico permanente del 6% e un periodo di inabilità temporanea complessiva di tre mesi, tra totale e parziale.

Causa al proprietario

La causa è stata avviata nei confronti del proprietario dell’intero stabile, chiamato a rispondere sulla base dell’articolo 2051 del codice civile, cioè per «danno da cosa in custodia». L’uomo si è difeso sostenendo l’assenza di prove sulla dinamica e attribuendo la responsabilità alla donna, che – a suo dire – avrebbe potuto evitare di scendere o utilizzare una luce più adeguata. In via subordinata ha poi chiamato in causa la compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza di responsabilità civile. L’assicurazione ha eccepito il «difetto di legittimazione passiva del proprietario», sostenendo che l’immobile fosse interamente affittato e che la manutenzione ordinaria spettasse agli inquilini. Una linea difensiva che il tribunale ha respinto. Per il giudice, la questione attiene al merito e non alla legittimazione: il proprietario resta custode dell’immobile, salvo prova dell’integrale trasferimento della custodia a terzi, prova che nel caso concreto non è stata fornita. Spettava, quindi, a lui la manutenzione ordinaria.

Determinante la testimonianza dell’amico che accompagnava la donna quella sera dal fratello: ha confermato che il tratto di scale era al buio e che per scendere aveva utilizzato la luce del cellulare. Il consulente tecnico ha poi ritenuto compatibili le lesioni con la dinamica descritta. Il tribunale ha quindi riconosciuto la responsabilità del proprietario per la situazione di pericolosità oggettiva determinata dall’assenza di illuminazione. Tuttavia ha ravvisato anche un comportamento imprudente della vittima. Una volta accortasi del buio, avrebbe potuto – si legge nella sentenza – chiedere aiuto al fratello o munirsi di una fonte luminosa più adeguata. Non si tratta di caso fortuito tale da escludere la responsabilità del custode, ma di concorso di colpa. Concorso di colpa Da qui la decisione di ridurre del 50% il risarcimento. Il danno complessivo è stato quantificato in 16.087,75 euro (tra invalidità permanente, temporanea e spese di consulenza di parte). La somma effettivamente dovuta alla donna è quindi pari a 8.043,88 euro. Il giudice ha inoltre condannato il proprietario al pagamento delle spese di lite e di quella per la consulenza tecnica d’ufficio. La compagnia assicurativa dovrà tenerlo indenne e rimborsare quanto versato alla donna e le spese processuali, nei limiti della polizza.

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