Amato uccise moglie e suocera: “Un piano premeditato attuato con scaltrezza”
A sinistra le vittime: la suocera Giulia Tateo e la moglie Isabella Linsalata. I giudici hanno confermato in appello l’ergastolo a Giampaolo Amato (a destra)
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Bologna, 3 aprile 2026 – I due omicidi sono “articolazioni del medesimo disegno criminoso”: dopo “la prova generale” dell’uccisione della suocera, Giulia Tateo, “la replica” con la moglie Isabella Linsalata. C’è la reiterazione dell’omicidio, dunque, “dettato esclusivamente da motivazioni egoistiche, che definiscono un tratto di personalità privo di profili umanamente o eticamente comprensibili”. Così scrivono i giudici della Corte d’assise d’appello nel confermare l’ergastolo per Giampaolo Amato, oculista ed ex medico della Virtus.
I due omicidi commessi con una somministrazione di un mix di farmaci
I due omicidi sarebbero stati commessi con una somministrazione di un mix di farmaci, Sevoflurano e Midazolam, a una ventina di giorni di distanza l’uno dall’altro. Il primo (come per i giudici di primo grado, così anche per i giudici di appello) “una sorta di prova generale”, appunto: il riferimento è all’uccisione di Tateo, trovata morta il 9 ottobre 2021, a 87 anni. Poi, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, Linsalata, ginecologa di 62 anni.
Due morti correlate e frutto dello stesso piano criminale
Per la Corte, che ha accolto l’impostazione della Procura generale (i pg Ciro Cascone e Antonella Scandellari) sono appunto due morti correlate e frutto dello stesso piano criminale messo in atto da Amato: in altre parole, vista la riuscita del primo caso, la suocera, è andato avanti anche con la moglie (“le modalità dell’omicidio di Tateo, replicate poi fedelmente quanto all’omicidio di Linsalata, si erano dimostrate efficaci ed estremamente subdole”).
Le 331 pagine di motivazioni
I giudici (presidente Pasquale Stigliano, estensore Enrico Saracini), nel negare le attenuanti generiche, alla fine delle 331 pagine di motivazioni scrivono: “Sono state soppresse due vite, tramite una condotta non solo premeditata, ma altresì freddamente e lucidamente portata ad esecuzione con modalità di grande scaltrezza”. All’inizio, scrivono, nessuno aveva infatti avuto sospetti circa il decesso della suocera, che veniva ritenuta una morte naturale: l’obiettivo di Amato di dare luogo alla duplice soppressione delle vittime “senza conseguenza alcuna” svaniva solo “per un caso fortuito” (il timore dei parenti delle vittime circa una eventuale patologia che aveva portato alla morte delle due donne).
Giampaolo Amato si è sempre detto innocente negando ogni responsabilità
Né si ravvisano tracce di rivisitazione critica di questo comportamento da parte dell’imputato: Giampaolo Amato, scrivono i giudici, si è sempre detto innocente, negando ogni responsabilità, un “atteggiamento comprensibile a ogni imputato”, ma viene valutato invece il fatto che l’imputato assuma “una linea difensiva” che descive la moglie come una donna affetta “da una dipendenza di benzodiazepine ormai incontrollata, incapace di autocontrollarsi e incapace di astenersi dalla assunzione smodata di farmaci, fino a morirne”, quando invece Isabella Linsalata era in realtà “madre e una professionista medico inappuntabile”.
I giudici condividono in sostanza la sentenza di primo grado
Circostanza, spiegano i giudici, smentita dagli elementi raccolti nel processo. Anche i giudici di secondo grado hanno dovuto confrontarsi con la difficoltà dell’accettare che nella persona di Amato, come conosciuta da figli, amici e colleghi, “si nascondesse un freddo e spietato assassino”, ma poi, davanti al compendio indiziario, che definiscono “granitico”, a carico di Amato, e considerato il possibile movente, sentimentale (poter vivere la relazione con un’altra donna più giovane) ed economico, i giudici condividono in sostanza la sentenza di primo grado. Infatti la morte della moglie prima della cessazione degli effetti civili del matrimonio, scrivono, avrebbe raggiunto due scopi: consentenre ad Amato di non pregiudicare il rapporto coi figli, non potendosi a quel punto imputare a lui la fine del rapporto coniugale, e allo stesso di fargli conservare la propria qualità di erede legittimario pro quota di un cospicuo assetto patrimoniale.
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