Lo stracco dibattito sui rapporti tra l’amministrazione della giustizia e il sistema dell’informazione continua a reggersi sul solito argomento erroneo e fuorviante: e cioè che il presunto “rilievo penale” di un certo fatto determinerebbe di per sé il diritto del cittadino di averne notizia e il dovere del giornalista di dargliela.
Questa teoria è autonomamente bacata perché non sta scritto da nessuna parte – e se fosse scritto sarebbe sbagliato – che il criterio debba essere quello, vale a dire che il “rilievo penale” apre un’autostrada di legittimazione alla pratica di mettere in pagina i fatti riguardanti un cittadino coinvolto in un’indagine. Semmai, anzi, il criterio dovrebbe essere l’opposto: perché se emerge che Tizio si mette le dita nel naso, e io pubblico la notizia, infrango soltanto il suo diritto alla riservatezza su quella non elegantissima abitudine esplorativa, mentre se........