“Manuela potrebbe aver mentito”: i dubbi della Cassazione. Nuova udienza sulla scarcerazione di Louis |
Rimini, 14 gennaio 2026 - Sono sei i motivi cardine sopra cui è stato imperniato il ricorso in Cassazione alla conferma della misura cautelare in carcere per Louis Dassilva ribadita in aprile dal Tribunale del Riesame di Bologna. Sei motivi avanzati dagli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, sopra cui la Suprema Corte di Roma si è confrontata ancora nell’ambito di un altro filone di battaglia giudiziaria, tra procura e avvocati di Dassilva, relativamente al delitto di via del Ciclamino: per cui il 35enne è imputato per l’accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli. La Cassazione già nelle scorse settimane si era pronunciata con un annullamento e rinvio, di nuovo, al Tribunale del Riesame per chiedere un ulteriore giudizio in merito alla scarcerazione o meno di Dassilva.
Ora, ad essere depositati sono stati i motivi sulla base dei quali gli ermellini romani hanno ripassato la palla al Riesame per chiedere maggiori motivazioni relativamente ad alcune eccezioni sollevate dagli avvocati di Dassilva e ritenute ‘fondate’. A influire sulla decisione di non far passare in giudicato cautelare la custodia in carcere a cui Dassilva è sottoposto dal 16 luglio 2024, è stata la “illogicità manifesta in relazione all’omessa valutazione (da parte del Riesame, ndr) delle ultime dichiarazioni della Bianchi”, in questo caso riferito al fatto che i legali di Dassilva abbiano evidenziato doglianze per una “mancata rivalutazione totale” del dichiarato di Manuela Bianchi - reso in incidente probatorio da persona indagata per favoreggiamento - per il movente del delitto.
Non solo, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati anche altri due motivi del ricorso. Relativamente alla simulazione e alle presunte menzogne di Dassilva sul ritrovamento del cadavere e alla "mancata valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarante Bianchi”, la Cassazione ha ritenuto che “tale contributo (la seconda versione fornita da Bianchi, ndr) non sia affatto marginale” e che “anche la motivazione, quanto al cambio di versione della Bianchi, non spiega le ragioni della maggiore attendibilità della seconda versione, che potrebbe per un verso risultare vera - in quanto la dichiarante non era più condizionata dalla volontà di tenere in vita il rapporto con........