Aset blinda il servizio dei rifiuti. Il Tar: "Potrà gestirlo fino al 2050"

Il servizio di raccolta dei rifiuti di Aset (foto d’archivio)

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di Antonella MarchionniAltro che scadenza nel 2031. Per il Tar il servizio rifiuti a Fano resta in mano ad Aset fino al 2050. La sentenza chiude una partita che andava avanti dal 2018 e che ruotava attorno a una domanda: chi decide fino a quando Aset può continuare a gestire i rifiuti in città? Per capirlo bisogna partire da Aset, società "in house", cioè una società pubblica controllata dal Comune, usata per gestire direttamente alcuni servizi. Nel caso di Fano, il rapporto tra Comune e Aset parte da lontano.

Nel 2000 il Comune affida alla società, fra gli altri, anche il servizio di igiene ambientale. All’epoca la durata della società viene fissata fino al 31 dicembre 2031. Nel 2008 il consiglio comunale modifica gli atti della società e approva il nuovo contratto di servizio. Qui, secondo il Comune e secondo Aset, si produce l’effetto chiave: la durata della società viene portata al 31 dicembre 2050 e anche gli affidamenti dei servizi vengono agganciati a quella stessa scadenza. In altre parole: se Aset vive fino al 2050, anche il servizio rifiuti resta affidato fino a quel momento.

Nel 2018 però entra in scena l’Ata, l’Assemblea territoriale d’ambito, cioè l’ente che coordina il servizio rifiuti a livello provinciale. L’Ata fa una ricognizione degli affidamenti in essere. In quella tabella, per Fano, compare la scadenza del 31 dicembre 2031. Il Comune contesta subito quella indicazione. Dice all’Ata che la data è sbagliata, richiama gli atti approvati nel 2008 e ribadisce che la scadenza vera è il 2050. Ma l’Ata non cambia idea e conferma il 2031.

Da lì parte il ricorso al Tar da parte del Comune di Fano e di Aset e il Tar dà loro ragione. L’Ata, spiegano i giudici, poteva fare solo una ricognizione, cioè limitarsi a prendere atto degli affidamenti esistenti. Non poteva trasformare quella ricognizione in una decisione capace di cambiare la durata di un rapporto già fissato dagli atti del Comune. Una cosa è fotografare la situazione, un’altra è riscriverla. E secondo il Tar l’Ata ha oltrepassato quel confine. I giudici aggiungono poi un altro passaggio. Nessuno, in questa vicenda, aveva davvero messo in discussione la legittimità originaria dell’affidamento ad Aset. Non era cioè in corso una causa per dire che quell’affidamento fosse nato male o fosse contrario alle regole. Si discuteva solo della sua durata. E su questo punto, per il tribunale, l’Autorità d’ambito non aveva il potere di imporre la propria lettura.

Da qui la conclusione del Tar: gli atti dell’Ata vanno annullati e resta valida la scadenza indicata dal Comune, cioè il 31 dicembre 2050. Fin qui il verdetto. Ma per i cittadini resta una domanda più politica che giudiziaria: perché Comune e Aset tengono tanto a difendere una data così lontana? La sentenza non lo dice, perché non è questo il suo compito. Però qualche ragione concreta si intuisce. Una scadenza al 2050 significa mantenere il controllo del servizio in casa, senza dover riaprire presto la partita con una gara o con un cambio di modello. Significa anche dare ad Aset una prospettiva lunga, con attività e ricavi garantiti per decenni. E significa congelare per molti anni il tema di un eventuale ingresso di altri operatori.

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