Lo scudo erariale dei pareri della Corte dei conti non copre le richieste sommarie |
L’articolo 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (c.d. Legge Foti), ha introdotto nell’ordinamento contabile una clausola destinata a rimodellare il rapporto fra amministrazioni e funzione consultiva della Corte dei conti: «è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi», con la simmetrica previsione, al comma successivo, di un termine perentorio di trenta giorni per la pronuncia della Sezione adita. Il combinato disposto trasforma la richiesta di parere da strumento di orientamento facoltativo — valutabile dal giudice contabile come indizio di diligenza ma privo di efficacia esimente automatica — in vero e proprio presidio di tutela preventiva contro la responsabilità erariale. Poiché nel paradigma della responsabilità amministrativa il dolo e la colpa grave sono i titoli ordinari di imputazione, l’esclusione della seconda equivale, in fatto, a una protezione pressoché totale, restando come soglia di rilevanza la sola condotta dolosa. È inevitabile, dunque, che il problema applicativo dei presupposti della garanzia polarizzi la prassi contabile dei prossimi mesi, e che le prime pronunce delle sezioni regionali, intente a fissarne il perimetro, vadano seguite con attenzione. Tra queste la deliberazione n. 160/2026/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, depositata il 30 aprile, offre un’indicazione di metodo destinata a orientare i comportamenti delle amministrazioni e, presumibilmente, l’autovalutazione delle stesse sezioni in sede di rilascio del parere.
La Sezione lombarda aveva già ricostruito l’inquadramento sistematico dell’articolo 2 con le precedenti deliberazioni nn. 75, 84, 102 e 114/2026/PAR, riconoscendone la portata ampia e generale anche alla luce del termine perentorio e degli effetti del silenzio della Corte; nella n. 160 ne propone invece una declinazione applicativa,........