Una riforma che non stravolge la Costituzione. Anzi, la attua
I magistrati devono essere liberi non solo dai condizionamenti esterni, ma anche da quelli interni, di gruppo o di corrente. Ci scrive Paolo Tosi, professore emerito all'Università di Torino
Cosa può guadagnare l'Italia con una giustizia riformata. Chiacchiere con Pietro Ichino
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“Con il Sì benefici concreti per i cittadini nel loro rapporto con la giustizia”. Parla il viceministro Sisto
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Enrico Grosso è stato mio collega nella facoltà di Giurisprudenza torinese fino al mio pensionamento, a fine 2013. Non avrei mai immaginato che, di fronte alla riforma costituzionale, si sarebbe lasciato andare a interventi così sopra le righe, fino ad affermare – come riportato dal giornale – che “la riforma non danneggia la magistratura ma mette in pericolo la vita individuale e collettiva di tutti”. Un giudizio grave e ingiustificato, che finisce anche per liquidare con troppa disinvoltura le opinioni di giuristi ben più autorevoli, da Sabino Cassese ad Augusto Barbera fino a Giovanni Fiandaca.
Gli strali contro la separazione delle carriere sono del tutto infondati. Introdurla non significa stravolgere la Costituzione, ma attuarla. La Costituzione distingue infatti con chiarezza tra magistratura giudicante e requirente: per i giudici prevede un sistema di garanzie culminante nel Csm; per il pubblico ministero rinvia invece alla legge ordinaria, stabilendo che esso “gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell’ordinamento giudiziario”. Non siamo dunque davanti a una rottura dell’impianto costituzionale, ma a uno sviluppo coerente con esso.
La riforma, peraltro, non incide sui poteri del pubblico ministero. Non li amplia e non li riduce. Il pm continuerà a esercitare l’azione penale come oggi, restando protetto dall’articolo 112 della Costituzione, che ne sancisce l’obbligatorietà. Semmai, la riforma rafforza le sue garanzie, costituzionalizzandole.
Il vero punto è un altro: l’attuale sistema, in cui giudici e pubblici ministeri concorrono a determinare le reciproche carriere, produce un intreccio innaturale e potenzialmente condizionante. Separare le carriere e i due Csm significa invece mettere il giudice nelle condizioni di esercitare un controllo più libero ed effettivo sull’attività istruttoria del pm e sui materiali che questi sottopone alla sua valutazione.
Le statistiche, del resto, sono eloquenti. Se nel 90 per cento dei casi il giudice dell’udienza preliminare accoglie le conclusioni del pm, e se poi circa il 50 per cento dei processi si conclude con l’assoluzione, è lecito domandarsi se il filtro preliminare funzioni davvero come dovrebbe. In una quota rilevante di casi, evidentemente, no.
Vengo ora al tema del sorteggio dei membri togati e del sorteggio di secondo grado dei membri laici dei due Csm e dell’Alta Corte disciplinare, contro cui si appuntano molte critiche. Si sostiene che ne deriverebbe una magistratura subordinata alla politica. Anche questa obiezione non persuade.
Nel sistema costituzionale, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura sono funzionali al principio per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Ma proprio per questo essi devono essere liberi non solo dai condizionamenti esterni, ma anche da quelli interni, di gruppo o di corrente. Il Csm, d’altra parte, è un organo di alta amministrazione, non un’assemblea rappresentativa di interessi contrapposti. Non è quindi affatto indispensabile che i suoi componenti siano scelti con metodo elettivo.
Quel metodo avrebbe potuto essere mantenuto se non avesse prodotto le distorsioni oggi evidenti: il Csm è diventato una sorta di parlamentino, nel quale si riflettono appartenenze correntizie e si amministrano, nella gestione delle carriere, equilibri interni che poco hanno a che fare con il merito. E’ questa, semmai, la deviazione rispetto allo spirito dei costituenti.
Si obietta che togati sorteggiati, privi del sostegno di una corrente, sarebbero spaesati e in balia dei membri laici. Ma i togati saranno estratti non da un insieme indistinto di inesperti, bensì da magistrati pienamente investiti delle loro funzioni, dunque perfettamente in grado di esercitare compiti di autogoverno. Del resto, perfino i componenti del Tribunale dei ministri sono individuati per sorteggio, pur essendo chiamati a una funzione ben più delicata.
In ogni caso, nei Csm i togati resteranno in numero di due terzi rispetto al terzo dei laici e potranno contare anche sulla presenza autorevole del Primo presidente della Cassazione in un caso e del Procuratore generale presso la Cassazione nell’altro.
Quanto ai laici, si osserva che il bacino dei sorteggiabili potrebbe essere formato dalla sola maggioranza parlamentare. Ma questo rischio può e deve essere evitato nella legge di attuazione, che dovrà introdurre adeguati correttivi, in coerenza con la ratio della riforma. Il nuovo sistema, infatti, mira proprio a spezzare ogni collegamento predefinito non solo con le correnti, ma anche con i partiti.
Infine, la scelta di sottrarre la giurisdizione disciplinare alla gestione corporativa del Csm e di affidarla a un’Alta corte di elevato profilo risponde all’esigenza di tutelare l’autonomia del singolo magistrato, che è il presupposto più autentico dell’indipendenza dell’intero ordine giudiziario.
Concludo con un auspicio: se anche la riforma dovesse essere bocciata nel suo complesso, la maggioranza parlamentare non rinunci almeno a realizzare quella separazione delle carriere che è pienamente coerente con la Costituzione.
professore emerito,Università di Torino
