La comunicazione effettuata tramite posta elettronica certificata dal difensore della parte colpita dall’evento interruttivo al difensore dell’altra parte è da considerarsi come una formale notificazione dell’evento stesso. È il principio stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16141/ 2024.
La vicenda ha avuto origine presso la Corte d’appello di Milano, la quale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per tardività del ricorso per la riassunzione in appello. Il processo mirava a ottenere il risarcimento del danno a seguito di........