La prescrizione si è estinta per consunzione. Da questo dato di realtà processuale bisogna necessariamente prendere le mosse per evitare le trappole del dibattito lunare oggi in corso, in cui ci si arrovella per stabilire se sia meglio l’improcedibilità cartabiense o il ritorno alla disciplina sostanziale ante Bonafede, accompagnata però da una sospensione triennale nel corso delle impugnazioni, sul modello Orlando.
Le cause della prematura scomparsa di un eminente istituto di garanzia sono abbastanza semplici da individuare. Negli ultimi vent’anni si sono susseguite almeno quattro sciagurate riforme che hanno prodotto due effetti di fondo, sia pure per strade e con modi diversi: aumentare a dismisura i termini di durata e distinguerli in funzione della tipologia del reato.
Il risultato attuale è una disciplina diacronica dipendente dal momento della commissione del reato e con tempi del tutto scollegati dalla vita delle persone.
Alcuni esempi? Il sequestro di persona a scopo di estorsione si prescrive in 60 anni, l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in 40 anni, l’associazione per favorire l’immigrazione clandestina in 30 anni, morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale in 50 anni, omicidio........