Esistono materie che non possono essere trasferite sic et simpliciter dallo Stato centrale alle Regioni, sia per motivi di sicurezza che di coesione sociale. È il concetto più importante che la Corte costituzionale ha ribadito nelle motivazioni (depositate ieri) della sentenza dello scorso 14 novembre, con cui aveva parzialmente accolto i ricorsi di quattro regioni, rispetto alla legge Calderoli sull'autonomia differenziata. In quell'occasione la Consulta aveva fatto sapere per sommi capi di non aver trovato il testo incostituzionale nel suo complesso, ma di avere rilevato sette profili di sofferenza costituzionale e indicato correttivi per altri cinque punti. A cadere nella censura dei giudici costituzionali era stato anzitutto il concetto - espresso nella legge Calderoli – in base al quale ben 23 materie possono essere oggetto del negoziato tra governo e Regioni.
In virtù dei principi di sussidiarietà e unità della Repubblica, invece, non si possono trasferire «materie o ambiti di materie» ma solo «specifiche funzioni legislative e amministrative», e in ogni caso questo trasferimento deve essere «giustificato, in relazione alla singola regione, alla luce del principio........