Quel codice sugli “impresentabili” è contro la Costituzione

Nel settembre 2014, la Commissione Parlamentare Antimafia ha approvato una relazione (cd. codice) in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proponendo alle forze parlamentari l’adozione di un’autoregolamentazione sulla valutazione dei candidati politici. Nell’alveo delle sue funzioni, la Commissione assolve compiti legislativamente indicati nell’art. 1 della L. 87/2013, con la quale la stessa venne istituita.

La Commissione, però, ai sensi della relazione (chiamato “codice”, impropriamente) non può adottare alcun provvedimento “attinente alla libertà personale e alla segretezza della corrispondenza” (art. 1, co. 1, cit.), essendo la relazione “soggetto ad adesione volontaria” da parte dei singoli partiti; le disposizioni contenute nella stessa non risultano corredate, altresì, da precettività né sanzioni.

Conseguentemente l’inosservanza al codice o delle raccomandazioni della Commissione non comporta alcuna responsabilità se non nei limiti dell’etica e morale politica, sulla base del principio di affidamento che i cittadini hanno nei partiti politici. \È importante precisare che l’atipicità del “codice” mal si raccorda con la precedente Legge Severino: mentre in quest’ultima – a valenza giuridicamente vincolante – è prevista l’incandidabilità ed il divieto........

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