Nel settembre 2014, la Commissione Parlamentare Antimafia ha approvato una relazione (cd. codice) in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proponendo alle forze parlamentari l’adozione di un’autoregolamentazione sulla valutazione dei candidati politici. Nell’alveo delle sue funzioni, la Commissione assolve compiti legislativamente indicati nell’art. 1 della L. 87/2013, con la quale la stessa venne istituita.
La Commissione, però, ai sensi della relazione (chiamato “codice”, impropriamente) non può adottare alcun provvedimento “attinente alla libertà personale e alla segretezza della corrispondenza” (art. 1, co. 1, cit.), essendo la relazione “soggetto ad adesione volontaria” da parte dei singoli partiti; le disposizioni contenute nella stessa non risultano corredate, altresì, da precettività né sanzioni.
Conseguentemente l’inosservanza al codice o delle raccomandazioni della Commissione non comporta alcuna responsabilità se non nei limiti dell’etica e morale politica, sulla base del principio di affidamento che i cittadini hanno nei partiti politici. \È importante precisare che l’atipicità del “codice” mal si raccorda con la precedente Legge Severino: mentre in quest’ultima – a valenza giuridicamente vincolante – è prevista l’incandidabilità ed il divieto........