È depistaggio quando si agisce con l’intenzione precisa di deviare l’indagine o il processo
Con la sentenza n. 32470 del 9 agosto 2024, la Sezione VI Penale della Corte di Cassazione, presieduta dal Cons. Fidelbo, ha sancito un importante principio di diritto, riguardante il dolo specifico nei reati di frode in processo penale e depistaggio.
La Corte ha chiarito che, per vedersi configurato il delitto previsto dall’art. 375 del codice penale, è necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio agisca con l’intenzione precisa di deviare l’indagine o il processo rispetto al loro corso naturale. Non è sufficiente, invece, che l’azione sia finalizzata a rafforzare o consolidare indagini o prove già acquisite, situazione che potrebbe integrare ipotesi meno gravi.
Questo chiarimento mette in evidenza come la Cassazione intenda riservare l’applicazione della sanzione più severa esclusivamente ai casi in cui vi sia un’intenzionalità chiara e diretta nel deviare il corso della giustizia, distinguendo così tra varie condotte che possono verificarsi durante le indagini o i processi.
Sempre la Sesta Sezione della Corte di Cassazione con l’arresto n. 24557, nel 2017 aveva affermato che il reato di frode in processo penale e depistaggio, si configura come reato proprio del pubblico........
© Il Dubbio
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