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La separazione delle carriere
non è un tabù costituzionale. Anzi

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11.02.2026

I toni aspri sulle votazioni per il Referendum, relativo alle divisioni delle carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri, richiedono una pausa di riflessione in quanto siamo di fronte a un testo legislativo che va valutato di per sé, a prescindere dalle motivazioni politiche che lo hanno determinato. La Magistratura si sente minacciata da tale riforma costituzionale rimanendo ancorata al Codice Rocco e cioè al processo inquisitorio che vedeva sostanzialmente Pubblico Ministero e Magistrati dalla stessa parte; si dimentica però che il problema fu a lungo dibattuto nell’Assemblea costituente e che la settima disposizione transitoria prevedeva che si sarebbe dovuta emanare una nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità alla Costituzione. E infatti nessuna norma della Costituzione prevede che i Pubblici Ministeri appartengano alla Magistratura e la Costituzione parla di Pubblici Ministeri soltanto per garantire la loro indipendenza, però secondo le norme di una legge ordinaria, qual è l’ordinamento giudiziario. Solo una sentenza della Corte costituzionale, la n.190 del 1970, contiene un accenno incidentale (un obiter dictum) relativo al fatto che nel sistema dell’epoca i Pubblici Ministeri appartenevano alla Magistratura. Ma a seguito della riforma del 1988 con la legge Vassalli che ha trasformato il processo inquisitorio in un processo di parti (processo accusatorio, dove Pubblico Ministero e Avvocato sono messi sullo stesso piano) si è avviata una evoluzione che nel 1999 ha portato aduna radicale nuova prospettiva con la riforma costituzionale approvata all’unanimità da tutto il Parlamento, per cui l’art. 111 oggi recita: «Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». Questo importante articolo della Costituzione è rimasto sino ad ora in attesa di una piena attuazione per le contrarietà della Magistratura restia a passare nella sostanza dal processo inquisitorio a quello accusatorio. La separazione delle carriere sarebbe pertanto potuta avvenire, nel rispetto della Costituzione, con una semplice riforma dell’ordinamento giudiziario, mentre invece con la legge........

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