Contributi volontari. Contrasto al sommerso. Congedo parentale

Pensioni REQUISITI AGGIORNATI PER IL 2027 E 2028 L’Istituto di previdenza, con la circolare Inps del 16 marzo 2026, n. 28, recepisce le disposizioni della legge di bilancio 2026 e del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno prefigurato un adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028. L’aumento dei requisiti per accedere alla pensione sarà applicato in modo graduale: i requisiti aumentano di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028. La pensione di vecchiaia slitterà a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028, mentre la pensione anticipata richiederà 42 anni e 11 mesi per gli uomini (41 anni e 11 mesi per le donne) nel 2027 e 43 anni e un mese (42 anni e un mese per le donne) nel 2028. Sono tuttavia previste delle esenzioni: i lavoratori impegnati in attività gravose o particolarmente faticose e pesanti come i turnisti notturni, gli addetti alla catena di montaggio e le categorie usuranti elencate nel d.lgs. 67/2011 non subiranno alcun adeguamento per l’intero biennio 2027-2028, così come i lavoratori precoci che svolgono mansioni pesanti, che mantengono il requisito contributivo ridotto a 41 anni. L’esenzione non si applica invece a chi al momento del pensionamento beneficia dell’Ape Sociale. Pensione di vecchiaia Le nuove regole si applicano in via generale a tutte le pensioni di vecchiaia di chi è iscritto all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), alla Gestione separata dell’Inps e alle sue varie forme sostitutive e a chi rientra nel sistema contributivo, quindi a chi ha iniziato a lavorare dal 1°gennaio del 1996 in poi (con l’assegno pensionistico che deve essere almeno di importo pari al minimo previsto per l’assegno sociale). Di fatto, dagli attuali 67 anni si passerà dunque a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e tre mesi nel 2028, sempre che all’età anagrafica si accompagni anche il versamento di almeno 20 anni di contributi. Vecchiaia contributiva: L’aumento è valido anche per le pensioni di vecchiaia contributiva, cioè per quelle che vengono versate a chi non ha maturato almeno 20 anni di contributi accreditati, fermandosi invece a cinque, ma ha almeno 71 anni di età, che diventano quindi 71 anni e un mese dal 2027 e 71 anni e tre mesi dal 2028. Pensioni anticipate Le novità dell’ultima Manovra modificano anche le pensioni anticipate. Per gli uomini, dal 2027 sarà possibile accedervi con almeno 42 anni e 11 mesi di contributi versati, per le donne con 41 anni e 11 mesi. Dal 2028 si passa a 43 anni e un mese per i lavoratori e a 42 anni e un mese per le lavoratrici. Chi non ricade nel sistema contributivo non deve rispettare ulteriori requisiti legati all’età anagrafica. Chi invece vi rientra si vedrà applicate regole diverse. Per andare in pensione anticipata dal 2027 bisognerà avere raggiunto almeno 64 anni e un mese e aver versato contributi per 20 anni e un mese (e l’importo della pensione deve comunque corrispondere almeno a tre volte l’assegno sociale, che scende a 2,8 volte nel caso di donne con un solo figlio e a 2,6 volte nel caso di donne con due o più figli). Dal 2028 si passerà ad altri aumenti: 64 anni e tre mesi di età anagrafica e 20 anni e tre mesi di contributi accreditati, fermo restando l’importo richiesto per la pensione. Lavoratori precoci Ci sono poi i lavoratori precoci, cioè quelli che hanno maturato almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19esimo anno di età. Devono inoltre trovarsi in almeno una di queste situazioni: essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604) e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione (Naspi) da almeno tre mesi; assistere al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato abbiano compiuto settanta anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento. Per loro nel 2027 il requisito contributivo è di 41 anni e un mese, dal 2028 di 41 anni e tre mesi. Dal 2028 al 2030, per il personale di Forze armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco è previsto un incremento aggiuntivo dei requisiti di accesso alla pensione graduale, con possibili esclusioni o applicazioni parziali, decise tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per il contrasto al sommerso INDICI DI AFFIDABILITA’ CONTRIBUTIVA (ISAC) Dal 1° gennaio 2026 sono attivi gli Indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac), introdotti per rafforzare la correttezza contributiva e prevenire il lavoro irregolare attraverso l’incrocio di dati fiscali e contributivi. Il decreto interministeriale 27 febbraio 2026 ha approvato gli Isac per il settore del commercio all’ingrosso alimentare e per il settore delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. L’applicazione degli Isac coincide con quella degli indicatori Isa dell’Agenzia delle Entrate. Con la circolare Inps del 6 marzo scorso, n. 26, l’Istituto di previdenza illustra gli interventi di promozione della compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo degli Isac. Entro il 31 marzo 2026, l’Inps invierà ai datori di lavoro interessati una lettera di compliance che riporta gli eventuali scostamenti (lievi o significativi) dai valori normali degli indicatori connessi al modello Isac di riferimento, con la stima delle giornate lavorative che riporterebbero l’indicatore nella fascia di normalità. La comunicazione non è un accertamento e non determina irregolarità, ha finalità informativa e preventiva. Gli Indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac) derivano dall’integrazione dei dati contributivi Uniemens con i dati fiscali Isa e le informazioni derivanti dalla cooperazione applicativa (Unisomm). I datori di lavoro che ricevono la lettera di compliance possono inviare riscontri all’Inps tramite il template allegato alla circolare. Il template va trasmesso tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale del contribuente. Se il datore di lavoro ritiene necessario regolarizzare i dati contributivi, può farlo attraverso la sezione “Regolarizzazione da compliance” del flusso Uniemens, utilizzando il Tipo Regolarizzazione “RE” e indicando protocollo e data della lettera. Eventuali contributi dovuti vanno versati con modello F24, causale RC01.

Contributi volontari I NUOVI IMPORTI 2026 Con la circolare Inps dell’11 marzo scorso, n. 27, l’Istituto di previdenza comunica gli importi dei contributi volontari per il 2026, a seguito della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sono analizzate, in particolare, le aliquote dei valori reddituali aggiornati e sono predisposte le tabelle di contribuzione da applicare, con effetto dal 1° gennaio 2026, per i versamenti volontari delle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti non agricoli; iscritti all’evidenza contabile separata del Fpld (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex Inpdai), iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato SpA; iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex Ipost); giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti; iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti; iscritti alla Gestione Separata. La stessa circolare, inoltre, riporta i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel Fpld per i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli, per i pescatori, per gli occupati in cantieri di lavoro e per i lavoratori domestici.

Sussidio economico annuale AGGIORNATA LA CONVENZIONE TRA L’INPS E LA REGIONE FRIULI Aggiornata la convenzione tra Inps e Regione Friuli-Venezia Giulia per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di pensioni minime, sociali o di inabilità (legge regionale 7 agosto 2024, n. 7), adottata con deliberazione CdA 18 dicembre 2024, n. 139. È quanto ha recentemente comunicato l’Istituto di previdenza con il messaggio Inps del 10 marzo scorso, n. 831, che illustra le novità contenute nell’addendum alla convenzione. In particolare, l’addendum amplia la platea dei beneficiari del sussidio economico annuale includendo, per il 2025 e il 2026, anche i titolari di assegno mensile e assegno sociale sostitutivo. Inoltre, conferma gli impegni già assunti e disciplina le nuove modalità di erogazione: per il 2025, l’Inps ha pagato il sussidio ai nuovi beneficiari entro il 28 febbraio 2026; per il 2026, il sussidio sarà corrisposto a tutti i beneficiari a giugno. Restano invariati gli oneri per i servizi di pagamento e il rimborso forfettario per beneficiario. Per la copertura finanziaria, la Regione ha trasferito all’Inps una provvista aggiuntiva calcolata sul numero dei beneficiari comunicati dall’Ente previdenziale, maggiorata del 5%. Per le restanti disposizioni operative e contabili si rinvia alla convenzione vigente e al messaggio Inps del 27 febbraio 2025, n. 720 Online nuove procedure del Fondo di Trento per Formazione e Naspi Con il messaggio Inps del 10 marzo scorso, n. 833, l’Istituto di previdenza ha comunicato che sono disponibili le procedure online per le domande relative ai programmi formativi e alle prestazioni integrative alla Naspi del Fondo territoriale della Provincia autonoma di Trento, aggiornate al decreto interministeriale del 15 novembre 2023. Per i programmi formativi, le domande devono includere: l’accordo sindacale o il contratto collettivo territoriale; la comunicazione preventiva tramite Pec al Fondo; la dichiarazione del datore di lavoro sulle attività svolte. Sono attive anche le domande per le tutele integrative alla Naspi, rivolte a lavoratori over 58 e stagionali dei settori turismo, commercio, ristorazione e impianti a fune, con erogazione fino a un mese aggiuntivo di prestazione. Le richieste possono essere inviate dal datore di lavoro interessato all’Inps tramite il servizio Accesso ai servizi per aziende e consulenti.

Congedo parentale LIMITE ESTESO AI 14 ANNI DEL FIGLIO Se si è un lavoratore dipendente con un figlio di età non superiore a 14 anni, oppure se si è un lavoratore dipendente che ha adottato o preso in affidamento un figlio il cui ingresso in famiglia è avvenuto da non più di 14 anni da adesso c’è una novità che potrebbe interessarli e riguarda la possibilità di richiedere il congedo parentale. Infatti, la legge di bilancio 2026 ha modificato le regole sulla fruizione del congedo parentale per lavoratori dipendenti, estendendo il limite di età del figlio da 12 a 14 anni di vita o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione e affidamento. Cosa cambia In caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre. In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età. La modifica si applica esclusivamente ai genitori lavoratori dipendenti. Da quando è possibile Il messaggio Inps del 26 gennaio 2026, n. 251 specifica che le novità normative si applicano dal 1° gennaio 2026. Da questa data in poi, i genitori, lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i 14 anni di vita o nel caso in cui non siano trascorsi 14 anni dall’ingresso in famiglia, possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia ai sensi degli artt. 32, 34 e 36 del Testo Unico sulla maternità e paternità. Per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di 12 anni.


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