(a cura di Stefano Sartori - Counsel at Tonucci&Partners)

Con l’attivazione del Registro elettronico dei pegni mobiliari non accessori, grazie alla pubblicazione ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Entrate del comunicato stampa del 14 giugno 2023, si è definitivamente conclusa la lunghissima gestazione (ben 2559 giorni) del pegno mobiliare non possessorio, istituto introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1 del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016 n. 119, contenente disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (il “Decreto”).

A partire dal 15 giugno 2023 è quindi possibile accedere al Registro e compilare le domande di iscrizione del pegno mobiliare non possessorio direttamente online all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per questa ragione uno degli aspetti più interessanti del pegno mobiliare non possessorio sta proprio nella possibilità di poter effettuare le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione del pegno in via telematica, con evidenti vantaggi in termini di tempo ed efficacia. Introdotta dal Legislatore al fine di agevolare l’accesso al credito per le imprese, questa nuova forma di garanzia consente all'imprenditore di offrire una garanzia sui beni e sui crediti, presenti o futuri, inerenti all’esercizio dell’impresa, senza doversi privare della materiale disponibilità dei beni sottoposti al vincolo pignoratizio e potendo continuare ad utilizzare tali beni nell’ambito del normale processo produttivo.

Si è cercato in tal modo di superare l’evidente inadeguatezza dei tradizionali istituti codicistici di accesso e tutela del credito, ritenuti eccessivamente complessi, statici e non rispondenti alle esigenze delle imprese. Rispetto al pegno tradizionale previsto dal codice civile (art. 2784 e ss c.c.), il pegno mobiliare non possessorio non richiede ai fini della sua costituzione lo spossessamento del bene che resta nella piena disponibilità dell’imprenditore che può, quindi, liberamente disporne, alienarlo o trasformarlo senza che il creditore perda la garanzia. Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto, infatti, prevede espressamente che, laddove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tali ipotesi il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia. Il pegno mobiliare non possessorio diventa opponibile ai terzi solamente con l’iscrizione nel Registro; da tale momento il pegno prende il grado e diventa opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali. In conclusione, si tratta di una garanzia innovativa che presenta un’ampia flessibilità operativa ed è in grado di rispondere in maniera più efficace e veloce alle diverse esigenze delle imprese rispetto ai tradizionali istituti codicistici di accesso e tutela del credito.

Secondo recenti stime (il Sole 24 ore) il valore complessivo delle scorte aziendali che potranno essere monetizzate dalle imprese italiane grazie all’introduzione del pegno mobiliare non possessorio sfiora gli otto miliardi di euro.

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(a cura di Stefano Sartori - Counsel at Tonucci&Partners)

Con l’attivazione del Registro elettronico dei pegni mobiliari non accessori, grazie alla pubblicazione ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Entrate del comunicato stampa del 14 giugno 2023, si è definitivamente conclusa la lunghissima gestazione (ben 2559 giorni) del pegno mobiliare non possessorio, istituto introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1 del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016 n. 119, contenente disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (il “Decreto”).

A partire dal 15 giugno 2023 è quindi possibile accedere al Registro e compilare le domande di iscrizione del pegno mobiliare non possessorio direttamente online all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per questa ragione uno degli aspetti più interessanti del pegno mobiliare non possessorio sta proprio nella possibilità di poter effettuare le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione del pegno in via telematica, con evidenti vantaggi in termini di tempo ed efficacia. Introdotta dal Legislatore al fine di agevolare l’accesso al credito per le imprese, questa nuova forma di garanzia consente all'imprenditore di offrire una garanzia sui beni e sui crediti, presenti o futuri, inerenti all’esercizio dell’impresa, senza doversi privare della materiale disponibilità dei beni sottoposti al vincolo pignoratizio e potendo continuare ad utilizzare tali beni nell’ambito del normale processo produttivo.

Si è cercato in tal modo di superare l’evidente inadeguatezza dei tradizionali istituti codicistici di accesso e tutela del credito, ritenuti eccessivamente complessi, statici e non rispondenti alle esigenze delle imprese. Rispetto al pegno tradizionale previsto dal codice civile (art. 2784 e ss c.c.), il pegno mobiliare non possessorio non richiede ai fini della sua costituzione lo spossessamento del bene che resta nella piena disponibilità dell’imprenditore che può, quindi, liberamente disporne, alienarlo o trasformarlo senza che il creditore perda la garanzia. Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto, infatti, prevede espressamente che, laddove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tali ipotesi il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia. Il pegno mobiliare non possessorio diventa opponibile ai terzi solamente con l’iscrizione nel Registro; da tale momento il pegno prende il grado e diventa opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali. In conclusione, si tratta di una garanzia innovativa che presenta un’ampia flessibilità operativa ed è in grado di rispondere in maniera più efficace e veloce alle diverse esigenze delle imprese rispetto ai tradizionali istituti codicistici di accesso e tutela del credito.

Secondo recenti stime (il Sole 24 ore) il valore complessivo delle scorte aziendali che potranno essere monetizzate dalle imprese italiane grazie all’introduzione del pegno mobiliare non possessorio sfiora gli otto miliardi di euro.

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Pegno mobiliare non possessorio: garanzia innovativa che risponde alle esigenze delle imprese

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23.01.2024

(a cura di Stefano Sartori - Counsel at Tonucci&Partners)

Con l’attivazione del Registro elettronico dei pegni mobiliari non accessori, grazie alla pubblicazione ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Entrate del comunicato stampa del 14 giugno 2023, si è definitivamente conclusa la lunghissima gestazione (ben 2559 giorni) del pegno mobiliare non possessorio, istituto introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1 del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016 n. 119, contenente disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (il “Decreto”).

A partire dal 15 giugno 2023 è quindi possibile accedere al Registro e compilare le domande di iscrizione del pegno mobiliare non possessorio direttamente online all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per questa ragione uno degli aspetti più interessanti del pegno mobiliare non possessorio sta proprio nella possibilità di poter effettuare le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione del pegno in via telematica, con evidenti vantaggi in termini di tempo ed efficacia. Introdotta dal Legislatore al fine di agevolare l’accesso al credito per le imprese, questa nuova forma di garanzia consente all'imprenditore di offrire una garanzia sui beni e sui crediti, presenti o futuri, inerenti all’esercizio dell’impresa, senza doversi privare della materiale disponibilità dei beni sottoposti al vincolo pignoratizio e potendo continuare ad utilizzare tali beni nell’ambito del normale processo produttivo.

Si è cercato in tal modo di superare l’evidente inadeguatezza dei tradizionali istituti........

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